1. Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dagli articoli 1 e 2. Ad essi non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Fatti salvi gli Ordini professionali istituiti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di nuovi Ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali conseguenti a prestazioni non adeguate
3. Gli Ordini professionali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge, le seguenti materie:
a) tenuta e aggiornamento periodico degli albi;
b) verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi;
c) deontologia professionale e procedimento disciplinare;
d) certificazione attestante la qualificazione professionale e controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione agli albi;
e) disciplina della pubblicità professionale;
f) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione e funzionamento degli organi rappresentativi.